Gli ultimi controlli prima dell’invio dei dichiarativi 2023, relativi al periodo d’imposta 2022, impongono anche la compilazione, ove dovuta, del quadro RS – Aiuti di Stato, righi RS401 e RS402. Nel prospetto degli aiuti di Stato vanno indicati i dati relativi agli aiuti fiscali (di Stato o de minimis) automatici o semiautomatici.
Vanno indicati gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2022. Per i contributi a fondo perduto erogati da Agenzia delle Entrate occorre fare riferimento alla data di erogazione del contributo; invece, se il beneficiario ne ha richiesto l’utilizzo sotto forma di credito d’imposta si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito.
L’indicazione degli aiuti nel suddetto prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi e va compilato anche se nell’anno non sono stati fruiti.
Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo, utilizzando un modulo per ogni rigo compilato.
Nel campo “Codice aiuto” va selezionato lo specifico codice dell’aiuto che si va a indicare e a titolo esemplificativo nel 2022 potrebbero essere ricorrenti:
- credito formazione 4.0 (art. 1, c. 46 L.205/2017 – codice aiuto: 54);
- credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici (art. 22 D.L. 124/2023 – codice aiuto: 58);
- credito d’imposta investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017 – codice aiuto: 56).
Il codice residuale “999” va utilizzato solo se gli aiuti non sono ricompresi nella Tabella codici aiuti di Stato. Si deve trattare di aiuti fiscali automatici o semiautomatici, non va utilizzato per esempio per:
- agevolazioni Irap (che vanno indicate nel modello Irap);
- agevolazioni fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato o de minimis perché pur essendo di natura fiscale e automatica non presentano profili di selettività, ma hanno una portata applicativa generale.
Prudenzialmente sarebbe opportuno indicare anche i crediti energetici 2022 data la risposta ambivalente dell’Agenzia, la n. 193/2023, che ha riportato che l’assenza nella formulazione della norma di riferimenti espliciti all’applicabilità della fattispecie agevolativa del Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura di carattere generale” non soggetta alla normativa europea in materia di “aiuti di Stato”.
Nel campo “Forma giuridica” va poi indicato se l’impresa è:
- microimpresa: meno di 10 dipendenti; fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccola impresa: da 10 a 49 dipendenti; fatturato o bilancio di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: da 50 a 249 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- grande impresa: oltre 249 dipendenti; fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Infine, al rigo RS402 vanno indicati i codici fiscale delle imprese che concorrono a formare un’impresa unica o viceversa se vi è “assenza di impresa unica”.
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