A cura della Redazione.
Con l’ordinanza n. 34047/2023 la Corte di Cassazione ribadsice la inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta tardivamente oltre il termine di venti giorni.
Il caso: Alfa Spa quale terza pignorata, proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva presso terzi instaurata dall’avvocato Tizio nei confronti di Caio.
Il tribunale accoglieva l’opposizione nel contraddittorio con Tizio e Caio.
Caio ricorre in Cassazione avvreso la sentenza del Tribunale, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: infatti l’ordinanza di assegnazione del 19/12/2017 veniva notificata a Alfa S.p.A. già in data 04/01/2018, con la conseguenza che l’opposizione tardivamente spiegata solo in data 06/03/2018 andava dichiarata inammissibile.
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, rileva che:
– l’ordinanza di assegnazione era stata notificata a Alfa Spa, a istanza dell’avvocato Sempronio, come risulta dalla relata di notifica in atti, in data 04/01/2018 – e nuovamente il 14/02/2018 – e l’opposizione agli atti venne proposta il 06/03/2018, ossia del tutto oltre il termine di venti giorni, decorrenti dal 04/01/2018 e non dal 14/02/2018, posto che in relazione alla prima valida notifica deve essere effettuato il computo del termine perentorio di venti giorni;
– la mancata osservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, concernendo termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., in quanto l’azione non poteva proporsi.
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