Ma a chi è rivolta tale tipologia di finanziamento?
Il mutuo ipotecario INPS può essere richiesto dagli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno:
Tali mutui possono avere una durata di 10, 15, 20, 25 o 30 anni. In particolare, come specificato dall’INPS sul proprio sito, la durata massima del piano di ammortamento del mutuo è commisurata all’età del richiedente al momento della presentazione della domanda, tenuto conto che la somma tra l’età del richiedente e la durata dell’ammortamento non può essere maggiore di 80.
Nel caso, invece, di mutuo richiesto per motivi di studio, la durata massima è di 15 anni.
Come evidenziato dall’Ente, lo scorso 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
In merito al rimborso della somma mutuata, l’INPS precisa che questo viene effettuato con tali modalità:
Naturalmente, l’importo delle rate viene individuato in base al valore del finanziamento concesso e al tasso di interesse che può essere fisso o variabile, in base alla scelta del richiedente.
In particolare, sempre su richiesta del mutuatario, il tasso di interesse può passare da fisso a variabile, e viceversa, ma ciò può avvenire per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.
Per il pagamento delle rate, vengono utilizzati i canali PagoPA.
Inoltre, qui è possibile simulare il piano di ammortamento del mutuo.
Sul sito dell’INPS è possibile, inoltre, visionare le tabelle relative ai tassi applicabili alle domande di mutuo presentate a partire dal 1° novembre 2023, approvati con Determinazione del Commissario Straordinario n. 72/2023. In particolare, l’INPS riporta una tabella per i tassi di interesse applicabili per i mutui a tasso fisso e per i tassi di interesse applicabili per i mutui richiesti per motivi di studio.
Per quanto riguarda, invece, i mutui a tasso variabile, con rata di ammortamento mensile, l’Ente specifica che si applica il tasso pari all’Euribor a un mese, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 150 punti base. Il tasso viene rilevato alla fine del mese precedente l’erogazione o, in caso di coincidenza dei termini con una giornata festiva, al primo giorno non festivo successivo utile alla rilevazione.
Ma qual è l’importo massimo del finanziamento concedibile? Questo varia in base alle finalità per le quali può essere richiesto il mutuo o la portabilità.
In particolare:
- l’importo massimo erogabile è di 300 mila euro nel caso di acquisto di un’abitazione di nuova costruzione da impresa costruttrice o da cooperative o, comunque, di un’abitazione da privato non esercente attività imprenditoriale o tramite asta pubblica da Enti pubblici, oppure di costruzione, completamento e/o ampliamento di uno stabile su un terreno di proprietà;
- l’importo massimo erogabile è di 150 mila euro nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’abitazione già di proprietà del richiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in comproprietà;
- l’importo massimo erogabile è di 75 mila euro nel caso di costruzione in proprio o acquisto di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà, anche tramite asta pubblica da Enti pubblici o assegnazione da cooperative;
- l’importo massimo erogabile è di 100 mila euro nel caso di iscrizione e frequenza, in Italia o all’estero, da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare, di corsi universitari, corsi post lauream e Master, Conservatori di musica e Accademie di Belle Arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti.
Per tali finalità e per tali importi è altresì possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.
Inoltre, in aggiunta agli importi massimi dei finanziamenti previsti per le predette finalità, allo stesso tasso di interesse può essere richiesto un importo ulteriore, non superiore a 6 mila euro:
- per le spese documentate da sostenere per la perizia giurata, che sarà richiesta dall’INPS in seguito alla verifica dei requisiti per ottenere il mutuo;
- per il pagamento del premio assicurativo relativo a una o più delle garanzie facoltative che il regolamento consente di finanziare (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia, inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, perdita involontaria di impiego).
Ancora, l’INPS precisa che, in ogni caso, l’importo massimo erogabile non può superare:
- il 100% del valore dell’immobile accertato dai tecnici dell’Istituto;
- il prezzo di acquisto dichiarato nell’atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.
Per quanto riguarda le rate di rimborso del mutuo, le stesse, comprensive degli interessi, non possono in ogni caso eccedere la metà del reddito netto del nucleo familiare (ossia la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, al netto delle imposte e desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale disponibile al momento della presentazione della domanda), al netto anche dell’esposizione debitoria dell’anno in corso, autocertificata al momento della presentazione della domanda.
In ogni momento, comunque, è possibile estinguere il mutuo anticipatamente, in modo totale o parziale. In particolare, il mutuo può essere estinto:
- parzialmente, almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile;
- totalmente;
- con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.
Ma quali sono i requisiti per fare domanda?
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne in tali casi:
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
- il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura complessivamente pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
- il richiedente, ancorché proprietario di un’abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell’altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare. In questi casi, occorre copia conforme del provvedimento giudiziale;
- l’inagibilità dell’abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall’autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
- il richiedente sia comproprietario di un’abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell’immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione. In tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l’acquisto delle quote residue.
Vi sono casi, invece, in cui il mutuo non può essere concesso, e cioè:
- se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;
- in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare, ex art. 13, Legge n. 3/2012.
Invece, se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, si può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno tre anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.
La domanda di mutuo può essere cointestata anche al coniuge o alla parte unita civilmente o al convivente di fatto, ma solo a condizione che anche tale soggetto sia in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritto/a alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno;
- avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, se in attività di servizio.
In questo caso, il richiedente deve allegare alla domanda il modulo MV81, sottoscritto dal cointestatario.
L’INPS, sul proprio sito, specifica inoltre che il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a partire dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.
A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado:
- sull’immobile da acquistare o acquistato;
- sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo;
- sul preesistente immobile, nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento dell’abitazione;
- sull’immobile di proprietà del mutuatario offerto in garanzia, nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.
Il valore dell’ipoteca è pari a due volte l’importo del mutuo concesso.
Inoltre, nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o alla parte unita civilmente che non sia anche cointestatario del mutuo, tale soggetto interviene però nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.
Ma in che modo può essere proposta la domanda e, soprattutto, quando?
Prima di tutto, segnaliamo che la domanda va inviata dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno. Per il 2024, però, la finestra temporale è stata lievemente mutata, essendo proponibile la domanda a partire dal 15 febbraio, ma sempre entro il 30 novembre.
In merito, invece, alle modalità di presentazione, l’INPS precisa che la domanda va presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS.
La richiesta di concessione del mutuo va compilata in ogni sua parte e deve essere completa di:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previsti nel modulo di domanda;
- documentazione da allegare in base alla finalità per cui è richiesto il finanziamento.
Sul sito dell’INPS è possibile trovare maggiori informazioni sull’elenco dei documenti da allegare alla domanda, tra cui la perizia giurata, a seconda delle finalità per cui viene richiesto il mutuo.
Le domande di concessione del mutuo vengono ammesse secondo l’ordine cronologico di protocollazione e, nel caso vi sia un’eccedenza di richieste rispetto al 90% delle disponibilità finanziarie ogni anno destinate alla concessione dei mutui ipotecari:
- l’ammissione delle domande è soggetta a graduatoria nazionale mensile, sulla base dell’ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente;
- sono valutate solo le domande di nuovo finanziamento;
- le domande di portabilità di mutuo presentate successivamente al raggiungimento del limite non sono prese in considerazione.
E per quanto riguarda le tempistiche?
L’INPS precisa che il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.
In ogni caso, il mutuo richiesto deve essere liquidato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Questo è ciò che ti occorre sapere se sei interessato a presentare domanda all’INPS per la concessione di un mutuo ipotecario. In ogni caso, ti invitiamo a consultare il sito dell’Ente per maggiori informazioni.
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