Con la circolare 27 marzo 2024, arriva il chiarimento del Ministero della Giustizia in tema di contributo unificato per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con il rito semplificato di cognizione.
Il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare per chiarire l’importo del contributo unificato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con procedimento semplificato.
Inserito con la Riforma Cartabia, il nuovo articolo 281 decies c.p.c. consente di introdurre il giudizio in forma semplificata nel caso in cui i fatti di causa non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o che non richiede un’istruzione complessa, oppure quando il tribunale giudica in composizione monocratica.
Il rito semplificato è sovente adottato nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo davanti agli Uffici del Giudice di Pace. Dall’introduzione del nuovo art. 281 decies c.p.c. sono sorti dubbi sulla possibilità di dimezzare il contributo unificato in caso di adozione del rito semplificato nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.
Presso alcuni Uffici del GdP, rileva il Ministero della Giustizia, è stato percepito il contributo unificato per intero, in base al valore della domanda, senza applicare alcun dimezzamento. Questa prassi è stata giustificata dai funzionari applicando la Circolare della Direzione generale n. prot. DAG 72064 del 31.03.2023, che esclude il dimezzamento per i procedimenti semplificati di cognizione.
A correggere il tiro, arriva la nuova circolare di Via Arenula del 27 marzo 2024. Se è vero che il procedimento semplificato di cognizione non beneficia di disposizioni ad hoc del testo unico sulle spese di giustizia, e dunque soggiace ai fini fiscali, alle stesse regole previste per il giudizio ordinario, la nuova circolare richiama l’art. 13 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Non diversamente che per i giudizi ordinari, precisa la Circolare in commento, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3 d.P.R. n. 115/2002; pertanto per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando sono introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281 decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base la valore del procedimento ed applicando il dimezzamento.
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