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Esaminiamo sinteticamente il contenuto della novella legislativa introdotta dal Decreto Legge 69/2024, cosiddetto Decreto Salva Casa, per effetto della quale le vetrate panoramiche amovibili possono essere realizzate anche a chiusura dei porticati. Cosa è cambiato rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 6 del d.P.R. 380/01?

L’ulteriore ampliamento dell’ambito dell’edilizia libera non consente di ritenere, per ciò stesso, superati i vincoli derivanti dalla legislazione specifica e rilevante in materia edilizia né, tantomeno, di legittimare in alcun modo, al netto delle tolleranze costruttive ancora tutte da valutare e dei futuri probabili emendamenti in sede di conversione, le verande abusive.

Decreto Salva Casa e vetrate panoramiche amovibili: le novità

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024, il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, meglio noto come Decreto Salva Casa, è entrato in vigore il successivo 30 maggio e contiene una serie di misure, dalle implicazioni pratiche ancora tutte da verificare, che hanno introdotto importanti modifiche al d.P.R. 380/2001 in generale e, più nello specifico, alla formulazione letterale dell’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia.

In particolare, in conseguenza di quanto statuito dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del DL 69/2024, le vetrate panoramiche amovibili potranno essere installate non più solamente sui balconi aggettanti e sulle logge rientranti all’interno del corpo di fabbrica, ma anche a chiusura dei porticati, secondo la definizione che, degli stessi, si ricava dal Regolamento Edilizio Tipo, ossia come tutti gli elementi edilizi coperti al piano terreno degli edifici, intervallati da colonne o pilastri aperti su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.

Il testo novellato dell’articolo 6 del d.P.R. 380/2001

Per effetto dell’ulteriore integrazione dell’articolo in commento operata dal Legislatore col Decreto Salva Casa, che si aggiunge a quella introdotta dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis, l’attuale formulazione della lettera b-bis) del numero 1 dell’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, prevede che, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (quali le norme antisismiche, di sicurezza, quelle in tema di antincendio, le norme igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), possono essere realizzate in regime di edilizia libera:

“Gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di loggeo di porticati rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.

Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

La persistenza delle limitazioni precedenti

Com’è facilmente intuibile dalla lettura del dato testuale, a parte l’introduzione della parola “porticati”, che pur di per sé amplia l’ambito di operatività della norma, rimangono inalterate le prescrizioni già esistenti in precedenza. In particolare, le VEPA, anche a chiusura dei porticati, dovranno rispettare una serie di requisiti:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • assolvere a funzioni contingenti di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • non creare spazi stabilmente chiusi, implicanti ampliamenti di volumi e di superfici;
  • non determinare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, da superficie accessoria e/o pertinenziale a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive ed estetiche tali da contenere al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Nessuna sanatoria delle verande abusive

Anche dopo l’entrata in vigore del DL 69/2024, dunque, resta confermata l’originaria intenzione del legislatore di non legittimare automaticamente, attraverso la liberalizzazione delle VEPA (entro i limiti precisati), le verande realizzate abusivamente, posto che, la loro installazione, incidendo sui parametri urbanistici ed edilizi, anche con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto Salva Casa, presuppone sempre il rilascio del permesso di costruire.

Probabilmente, sarà possibile ricorrere, nella sola ipotesi di parziale difformità dal titolo (o di assenza/parziale difformità dalla SCIA), vale a dire nel solo caso in cui la veranda indebitamente realizzata sia classificabile come abuso minore, all’istituto del permesso di costruire in sanatoria, disciplinato dal nuovo articolo 36-bis), introdotto nel TU dell’edilizia proprio dal Decreto Salva Casa e rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”.

Decreto Salva Casa: quanto cambia sulle vetrate panoramiche amovibili

Ovviamente, su quest’ultimo istituto ci riserviamo di approfondire ulteriormente in seguito, sia perché è ancora troppo presto per dare delle indicazioni interpretative univoche sulle tolleranze costruttive, nella nuova versione del DL 69/2024, sia perché è probabile che, per effetto degli emendamenti già preannunciati, è probabile che in sede di conversione, venga licenziato un testo profondamente divergente da quello attualmente in vigore.

 

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