Il crowdfunding rappresenta un metodo innovativo di finanziamento, generalmente utilizzato per il lancio di nuove iniziative imprenditoriali o per progetti legati al mondo no-profit. In questo contributo andremo ad analizzare la normativa fiscale e le peculiarità di questo particolare ed innovativo strumento di finanziamento per le imprese. Consigli e contabilizzazione delle operazioni di crowdfunding.
Il crowdfunding indica un metodo innovativo di finanziamento di progetti da parte di un ampio numero di investitori (“crowd“), tramite elargizioni in denaro (“funding“) effettuate attraverso internet. Si tratta di una realtà in profonda espansione nel mondo del Web, costituita da gruppi di investitori non professionali che si impegnano a sostenere un progetto o molto spesso un’azienda, dotate di un progetto creativo ed innovativo, ma che non hanno a disposizione i fondi necessari alla sua realizzazione.
In Italia il crowdfunding ha avuto successo per la scarsità di canali di raccolta fondi da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione (“Start-up“), caratterizzati da un alto rischio di chiusura, ma anche dalla possibilità di generare rendimenti elevati in caso di successo. Soprattutto ed in relazione ad iniziative su prodotti e tecnologie innovativi.
Un particolare tipo di start-up, c.d. “innovative” è stato introdotto dal D.L. n. 179/12 (convertito con la Legge n. 221/12) recante agli articoli da 25 a 32, ove è stato disciplinato:
- La c.d. “start-up innovativa“;
- Nel Testo Unico della Finanza:
- L’articolo 50-quinquies “gestione di portali per la raccolta di capitale per le start-up innovative“;
- L’articolo 100-ter “offerte attraverso portali per la raccolta di capitali“;
- A Consob la regolamentazione applicabile alla gestione dei portali ed alle offerte per la raccolta di capitale.
Che cos’è il crowdfunding?
Il termine crowdfunding deriva dall’unione di due parole “crowd” (folla) e “funding” (finanziamento). Si tratta, in buona sostanza, di un processo in cui più soggetti conferiscono determinate somme di denaro utilizzando una piattaforma online, senza l’utilizzo di intermediari. L’obiettivo è quello di finanziare un progetto imprenditoriale in uno dei settori economici che utilizzano questa forma di finanziamento.
L’aspetto innovativo che caratterizza il crowdfunding risiede sia nella presenza prevalentemente di investitori non professionali, sia per lo strumento utilizzato, ovvero il Web all’interno di alcune piattaforme specializzate (online), per l’incontro tra domanda e offerta. Tanto per fare un’esempio: se stai avviando un attività artigianale, commerciale o industriale e hai bisogno di finanziamenti che i normali canali bancari non sono in grado di garantirti, il crowdfunding può essere uno strumento utile da utilizzare. Mentre se sei un privato diventa difficile poter utilizzare questo strumento di finanziamento. Si tratta, quindi, di una forma di democratizzazione della finanza, in quanto non presenta barriere all’ingresso.
Di seguito andremo ad analizzare con maggiore dettaglio il meccanismo di funzionamento del crowdfunding e la relativa disciplina fiscale.
Tipologie di crowdfunding
Le operazioni si svolgono interamente online su piattaforme specializzate. L’ideatore del progetto da sponsorizzare pubblica sul sito Web della piattaforma il progetto. Indicando la somma che ritiene necessaria per la realizzazione e l’eventuale remunerazione (anche non monetaria), che intende riconoscere ai sottoscrittori. Entrando più in dettaglio, questa logica di funzionamento può essere utilizzata all’interno delle varie tipologie di crowdfunding. Ovvero le seguenti:
- Equity based crowdfunding;
- Donation based crowdfunding;
- Lending based crowdfunding;
- Reward based crowdfunding.
Vediamo, adesso, in dettaglio queste tipologie con maggiore dettaglio.
Equity based
Gli investitori non professionali, in cambio dell’apporto finanziario ricevono quote di partecipazione nel capitale dell’impresa. Si tratta di una tipologia di crowdfunding ben radicata in quanto consente all’investitore di diventare socio (anche se minoritario) della società che sponsorizza il progetto. In questo modo la remunerazione dell’investitore è data dai possibili guadagni sia derivanti dall’aumento del valore economico delle quote societarie in suo possesso (in caso di rivendita), oppure da eventuali guadagni, sotto forma di utili distribuiti, nel caso in cui il progetto venga realizzato e commercializzato. Si tratta sicuramente della forma più interessante di crowdfunding.
Naturalmente, in questa forma di finanziamento è necessario stabilire i termini dell’operazione, definendo la quota di capitale che si intende versare e le modalità di ricompensa degli investitori. Per l’azienda il vantaggio di questo tipo di finanziamento è legato ai minori oneri che sostiene rispetto ad una quotazione azionaria in Borsa. Tuttavia, per attrarre gli investitori è comunque opportuna la redazione di un business plan del progetto. Per l’investitore persona fisica i proventi percepiti hanno natura di redditi di capitale, tassati ai sensi dell’art. 44 del TUIR attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (ex art. 27, co. 1 del DPR n. 600/73).
Donation based
I sostenitori del progetto, in questo caso, effettuano finanziamenti sotto forma di donazioni liberali, al fine di consentire all’ideatore del progetto di portare avanti una causa meritevole di tutela. La caratteristica di questo tipo di finanziamento è che l’investitore in cambio del proprio denaro non riceve alcuna ricompensa o premio. Si tratta di una modalità di finanziamento tipica degli enti non profit e del terzo settore (Onlus, associazioni, fondazioni e comitati). Questo modello, quindi, non prevede alcuna forma di remunerazione per i crowdfunder, ma si basa sul desiderio del finanziatore di rendersi utile alla causa senza interessi secondari. Sotto il profilo giuridico tale operazione è assimilabile ad un contratto di donazione (art. 769-809 c.c.). Per gli investitori persone fisiche è possibile identificare le somme corrisposte come “erogazioni liberali“. Pertanto, sulle somme erogate è possibile ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità dal proprio reddito imponibile delle somme corrisposte.
Lending based
Gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi, concordati al momento dell’accordo. Questa forma di finanziamento è alternativa al credito bancario con la differenza fondamentale che l’impresa può farsi finanziare non da un singolo ente (istituto bancario), ma da una moltitudine di soggetti disposti a finanziare il progetto, in cambio di un interesse periodico e al rimborso del capitale prestato. Si tratta, in pratica di una forma di “peer to peer lending“
Per l’impresa si tratta di una potenzialità da sfruttare in quanto è possibile negoziare diversi tassi di interesse per ciascun sottoscrittore ed è possibile accedere immediatamente al credito (cosa non sempre possibile con i normali canali bancari). Inoltre, solitamente le soglie minime di finanziamento sono basse, quindi viene invogliata al finanziamento una platea molto grande di soggetti. Naturalmente, si tratta di investimenti privi di garanzie da cui derivano richieste di interessi, generalmente più elevati rispetto a quelli di mercato. Sotto il profilo fiscale, qualora il finanziatore sia una persona fisica soggetto privato, gli interessi percepiti si qualificano come redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, lett. a) del TUIR. Nell’ipotesi in cui il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all’albo, questi è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26% (art. 27, co. 1 del DPR n. 600/73).
Reward based
Si tratta di particolare tipologia di finanziamento connessa ad una specifica ricompensa, che nella maggior parte dei casi è costituita da un prodotto o servizio innovativo che l’impresa intende lanciare sul mercato. Consente alle start-up di lanciare il prodotto prima ancora che lo stesso sia stato effettivamente realizzato e quindi di partire con ordinativi già consistenti prima della realizzazione del prodotto. Il vantaggio è quello di ottenere per le imprese un flusso di cassa assicurato prima dell’entrata sul mercato del prodotto, oltre a poter creare un pubblico ed un mercato al prodotto che si intende lanciare. In questa forma i finanziamenti ricevuti non devono essere restituiti in quanto in cambio del finanziamento si ottiene un prodotto. Si tratta di una modalità molto applicata dalle start-up in quanto stimola la curiosità dei consumatori. Tale modello ha avuto una recente evoluzione verso un “Pre-purchase model” dove al posto del prodotto da offrire in cambio del finanziamento l’impresa consentirà al finanziatore l’opzione per l’acquisto di quote o azioni della società, in un momento successivo.
È possibile individuare due ipotesi di applicazione del rewarded-based crowdfunding, ovvero:
- La ricompensa legata al finanziamento è legata ad un prodotto da realizzare. Caso classico è quello del lancio di una campagna per la realizzazione di uno specifico prodotto/servizio offrendo in cambio del denaro versato, una ricompensa non finanziaria (beni e/o servizi). Sotto il profilo giuridico l’operazione è assimilabile alla vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.);
- La ricompensa è un guadagno economico proporzionato ai ricavi o profitti del progetto. Sotto il profilo giuridico questo tipo di operazione è assimilabile ad una associazione in partecipazione (art. 2549-2554 c.c.).
Caratteristiche delle operazioni di crowdfunding
Le offerte on-line di strumenti finanziari da parte di start-up innovative e Pmi sono assoggettate alle regole stabilite dalla Legge e dalla Consob: è necessario che sul sito Web della società sia pubblicata una scheda informativa redatta secondo il modello stabilito dall’Autorità. Tale documento può essere pubblicato anche sotto forma di “pitch” (presentazioni che descrivono la società, la sua idea di business, i soci, e i piani di sviluppo). Alcuni importanti elementi relativi alle campagne di crowdfunding sono definiti dal combinato disposto della disciplina contenuta nel Tuf e nel Regolamento adottato ai sensi degli articoli 50-quinques e 100-ter, in base ai quali queste operazioni:
- Possono essere effettuate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob;
- Non possono superare l’importo di 5 milioni di euro;
- possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio;
- Devono essere sottoscritte per almeno il 5% del loro ammontare da parte di un investitore professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up innovative. Tali operatori fungono da garanzia per tutti gli operatori retail non professionali;
- Devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi nella situazione della start up o delle condizioni dell’offerta.
Offerta immessa sul portale
Inoltre, affinché l’offerta sia ammessa sul portale, in base all’articolo 24 del Regolamento, il gestore è tenuto a verificare anche che lo statuto della società preveda:
- Nel caso in cui, una volta chiusa l’offerta sul portale, i soci di maggioranza trasferiscano la propria partecipazione a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione), ovvero il diritto di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il “pacchetto di controllo” alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo (diritto di co-vendita);
- La comunicazione alla start-up nonché la pubblicazione sul sito della stessa dei patti parasociali.
Da un punto di vista prettamente operativo, una volta recepita la volontà dell’investitore di aderire all’offerta, il gestore del portale deve trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o ad una impresa di investimento, che provvederà a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari (e a raccogliere le somme corrispondenti).
Esenzione dalla disciplina dei servizi di investimento
Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l’accesso ai finanziamenti per Pmi e Start-up , l’articolo 17 del Regolamento Consob stabilisce un’esenzione dall’applicazione della disciplina sui servizi di investimento qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
- Nel caso in cui gli ordini siano impartiti da investitori persone fisiche, il relativo controvalore sia inferiore a €. 500 per singolo ordine e €. 1.000 considerando gli ordini complessivi annuali;
- Per gli ordini impartiti da investitori persone giuridiche, il relativo controvalore sia inferiore a €. 5.000 per singolo ordine e €. 10.000 in relazione agli ordini annuali.
Ai fini dell’applicazione dell’esenzione è necessario che gli investitori rilascino una dichiarazione in cui affermano di non avere superato le predette soglie.
Le modalità dell’offerta
Dal punto di vista della gestione operativa, le campagne di crowdfunding, possono essere strutturate in base a diversi modelli, ognuno dei quali presenta caratteristiche peculiari:
- Modello “All or nothing” – la somma target deve essere raggiunta entro un periodo di tempo prefissato prima che venga effettuata alcuna transazione finanziaria. Se l’obiettivo non viene raggiunto il finanziamento si considera fallito, le transazioni non avverranno e il denaro resterà o verrà restituito sul conto dei sostenitori;
- Modello “Keep il all” – prevede che le risorse finanziarie ottenute rimangano nella società emittente a prescindere dall’importo raccolto e dal raggiungimento del target prestabilito entro la scadenza prefissata;
- Modello “All and more” – modello simile a “All or nothing” se l’obiettivo non viene raggiunto, ma se si raggiunge, o eccede il proprio target, il progetto è esentato dal pagamento di parte delle tariffe (es. contributo di iscrizione alla piattaforma, fee da riconoscere al finanziamento raccolto, etc).
Profili fiscali del crowdfunding
I profili fiscali del crowdfunding dipendono essenzialmente dalla categoria di soggetto proponente del progetto da finanziare. Infatti a seconda del tipo di soggetto il reddito eventualmente derivante sarà sottoposto a diverse discipline fiscali. Vediamo di riassumere di seguito le potenziali fattispecie che si possono verificare:
Persona fisica
La qualificazione del soggetto proponente come persona fisica non dovrebbe produrre effetti rilevanti dal punto di vista fiscale. Quando gli effetti dell’iniziativa si esauriscono in un dato momento e si traducono una operazione di modico valore l’attività è considerata non professionale, e non determina effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini reddituali, tali proventi possono essere classificati, ai fini Irpef o tra i redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e professioni e dall’utilizzazione economica di opere di ingegno e di brevetti industriali. Altrimenti, se il progetto riguarda un attività di tipo commerciale, i proventi si considerano conseguiti nell’esercizio d’impresa.
Start-up e Pmi
In questo caso i proventi derivanti dal progetto sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata, o dal regime fiscale prescelto. Da precisare che, nel caso di un aumento di capitale sociale tramite Equity Crowdfunding, quindi non gratuito ma a pagamento, è previsto il pagamento dell’imposta di registro fissa nella misura di 200 euro. Questo per ogni aumento di capitale sottoscritto (si configura come operazione esente dall’applicazione dell‘Iva). Per l’investitore la tassazione varia a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica:
- Nel primo caso la società trattiene il 26% dal guadagno complessivo come ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di capitale generati;
- Nel secondo caso, i redditi sono configurati come finanziari e concorreranno in misura parziale al reddito d’impresa imponibile, con un’ulteriore distinzione da fare a seconda che dall’altra parte ci sia una società di capitali o di persone o un imprenditore individuale.
Per la partecipazione al capitale delle PMI innovative alle persone fisiche spetta, sugli investimenti fino a 100.000 euro in startup innovative una detrazione pari al 50% dell’investimento con il vincolo di detenzione delle quote per almeno 3 anni (per le PMI innovative, con la soglia di 300.000 euro). Oltre alle soglie citate c’è la detrazione del 30% fino al milione di euro, e per le persone giuridiche c’è una deduzione dall’imponibile del 30% fino a 1,8 milioni di euro.
In caso di applicazione del modello Reward o il Donation crowdfunding, è opportuno ricordare che le sopravvenienze attive straordinarie concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui siano state incassate. Ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) esse produrranno quindi una variazione in aumento, e quindi, di conseguenza una maggiore tassazione. Inoltre, ai fini della determinazione del reddito fiscale, essendo le sopravvenienze riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 88 del DPR n. 917/86, dovrebbe essere consentita la loro rateizzazione ai fini fiscali per il criterio di cassa nell’esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, non oltre il quarto. La rateizzazione delle sopravvenienze in un arco temporale massimo di 5 esercizi permette di suddividere l’incidenza del carico fiscale su cinque anni. Comportando la registrazione di imposte differite. Nel caso del donation crowdfunding rientra nella disciplina delle donazioni ed è quindi a sua volta esente dall’applicazione dell’Iva.
Infine, qualora l’impresa abbia raccolto risorse finanziarie con il meccanismo del Pre-purchase, dovrà essere considerata anche l’incidenza dell’Iva. Ai sensi del DPR n. 633/72. In questo caso dovrà considerarsi sussistente il requisito della professionalità. Con la conseguente soggezione al regime dell’imposta sul valore aggiunto nella cessione di beni o servizi.
Emissione della fattura
L’impresa sarà tenuta ad emettere fattura per la produzione dei beni o la cessione dei servizi nei confronti dei finanziatori, versando la corrispondente Iva, con periodicità mensile o trimestrale. Naturalmente, l’Iva che andrà a versare sarà stata anticipata nell’importo sottoscritto dai finanziatori. In questi casi, ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72 la cessione rientra nella fattispecie della “vendita di cosa futura“: anche per questa fattispecie, le cessioni di beni o servizi si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione del bene se riguardano beni mobili, nel caso dei servizi l’operazione diviene effettiva, e quindi imponibile, all’atto del pagamento del corrispettivo. La fatturazione per i beni mobili dovrà dunque avvenire al momento di effettiva cessione della proprietà del bene, cioè alla sua spedizione o consegna.
Imprese no-profit
Gli enti del terzo settore che appartengono alla categoria del no-profit, sotto un profilo fiscale possono assumere sia la qualifica di enti commerciali o non commerciali, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86. L’elemento distintivo in questi casi è dato dalla commercialità dell’attività svolta: qualora l’ente non lucrativo svolga prevalentemente un’attività commerciale rientrante tra quelle definite dall’articolo 2195 del c.c., così come stabilito dall’articolo 55 del DPR n. 917/86, l’ente è considerato commerciale benché dichiari finalità non lucrative.
La prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale deve essere rilevata dall’atto costitutivo o dallo Statuto se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di tali documenti deve essere verificata l’effettiva attività svolta.
Inoltre, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente no-profit che per un intero periodo d’imposta esercita prevalentemente attività commerciale, perde la qualifica di ente non commerciale.
Enti commerciali e non
In particolare, quindi, potremmo avere le seguenti fattispecie:
- Enti commerciali – Il reddito, qualsiasi sia la sua provenienza, dovrà essere considerato reddito di impresa (articoli 81 e seguenti del DPR n. 917/86). Le sovvenzioni ottenute dalla campagna di crowdfunding subiranno lo stesso trattamento previsto per le imprese. Simmetricamente sarà considerata l’imponibilità ai fini Iva delle operazioni di cessioni di beni e/o servizi effettuate dall’ente;
- Enti non commerciali – Ai sensi dell’articolo 143 del DPR n. 917/86, non sono tassabili ai fini delle imposte sui redditi i “fondi pervenuti a enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente. anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione“. La raccolta di fondi costituisce una delle principali fonti di finanziamento dell’attività degli enti non commerciali. La disposizione del comma 3 dell’art. 143 mira quindi ad incentivare tale forma di finanziamento. Sottraendola all’imposizione ai fini delle imposte sui redditi e da qualsiasi altro tributo erariale o locale, purché siano concomitanti le seguenti circostanze:
- Dovrà trattarsi di iniziative occasionali;
- La raccolta fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- I beni ceduti eventualmente nell’ambito della raccolta devono essere di modico valore.
Gli enti non commerciali non sono considerati soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto per l’esercizio delle attività istituzionali. Essi sono considerati soggetti passivi solamente per le attività commerciali eventualmente esercitate in via secondaria. Questo in base all’articolo 4, comma 4, DPR n. 633/72.
Piattaforme di Crowdfunding in Italia
In Italia le principali piattaforme di crowdfunding sono nate negli ultimi anni. La più famosa è sicuramente Kickstarter, gigante del crowdfunding mondiale, con oltre due miliardi di dollari raccolti nei primi sei anni di attività.
Altre piattaforme in Italia attive sono:
- Eppela,
- Kapipal,
- Starteed e
- Wedo.
Se invece volete semplicemente informarvi, vi segnalo questo portale: “italiancrowdfunding.it“
Crowdfuding: consigli di lettura
Se sei davvero interessato ad approfondire il tema del crowdfunding per finanziarie la tua start-up, allora voglio consigliarti qualche lettura aggiuntiva sull’argomento. Ci sono due libri che ultimamente mi hanno lsciato qualcosa, su questo argomento. Te ne voglio parlare.
Il primo libro è questo: “Gli squali nella rete – 70 storie di business. Come vincere con idee innovative la sfida del web“. Mi ha compito perché cerca di fornire una risposta concreta a quanti cercano oggi di avere successo. Si tratta di un racconto fatto di storie di persone che hanno avuto successo nel web. Partendo da un’idea innovativa, “gli squali”. Il libro insegna che se hai un progetto in mente, non aspettare nel realizzarlo, perché qualcuno potrebbe farlo prima di te.
Se sei all’inizio della tua avvenura imprenditoriale e hai bisogno di un’iniezione di fiducia questo libro è quello che fa per te.
Il secondo libro, invece, è dedicato a chi ha già un idea di business, e sta cercando di finanziarla. “Come finanziare l’impresa. Oltre la banca: minibond, private equity, venture capital, crowfunding e altri strumenti” è un libro che vuole indirizzarvi verso la giusta strada da seguire se avete un progetto da finanziare. Come avrete capito, le modalità di finanziamento di un impresa sono molte.
Con questo libro riuscirete ad approfondire i vari strumenti, dai più comuni, come i finanziamenti bancari, fino ad arrivare alle società di venture capital. Particolarmente interessante anche l’ultima parte, che vi permette di avviare le basi per la costruzione di un business plan.
Crowdfunding in Italia: consulenza fiscale
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Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Domande frequenti
Il crowdfunding è un metodo innovativo di finanziamento, utilizzato per il lancio di nuove iniziative imprenditoriali o per progetti legati al mondo no-profit. Gli investitori, chiamati “crowd”, forniscono finanziamenti, chiamati “funding”, attraverso internet.
Le principali tipologie di crowdfunding sono: Equity based (gli investitori ricevono quote di partecipazione nel capitale dell’impresa), Donation based (i sostenitori del progetto effettuano finanziamenti sotto forma di donazioni liberali), Lending based (gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi), Reward based (finanziamento connesso ad una specifica ricompensa, spesso un prodotto o servizio innovativo).
I profili fiscali del crowdfunding dipendono essenzialmente dalla categoria di soggetto proponente del progetto. Ad esempio, se il proponente è una persona fisica, i proventi possono essere classificati tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Se il proponente è una start-up o una PMI, i proventi sono configurabili tra i redditi di impresa e saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata.
Per gli investitori, la tassazione varia a seconda che questi siano una persona fisica o giuridica. Nel caso di una persona fisica, la società trattiene il 26% dal guadagno complessivo come ritenuta a titolo d’imposta sui redditi di capitale generati. Nel caso di una persona giuridica, i redditi sono configurati come finanziari e concorreranno in misura parziale al reddito d’impresa imponibile.
Sì, per la partecipazione al capitale delle PMI innovative alle persone fisiche spetta, sugli investimenti fino a 100.000 euro in startup innovative una detrazione pari al 50% dell’investimento con il vincolo di detenzione delle quote per almeno 3 anni. Per le persone giuridiche c’è una deduzione dall’imponibile del 30% fino a 1,8 milioni di euro.
Nel caso del donation crowdfunding, l’operazione rientra nella disciplina delle donazioni ed è quindi esente dall’applicazione dell’Iva. Per gli investitori persone fisiche è possibile identificare le somme corrisposte come “erogazioni liberali“, pertanto, sulle somme erogate è possibile ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità dal proprio reddito imponibile delle somme corrisposte.
Nel lending based crowdfunding, gli interessi percepiti si qualificano come redditi di capitale. Nell’ipotesi in cui il gestore della piattaforma sia un intermediario finanziario iscritto all’albo, questi è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Nel reward based crowdfunding, le sopravvenienze attive straordinarie concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui siano state incassate. Ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires) esse produrranno quindi una variazione in aumento, e quindi, di conseguenza una maggiore tassazione.
Sì, le offerte online di strumenti finanziari da parte di start-up innovative e PMI non possono superare l’importo di 5 milioni di euro.
Nel caso di enti non profit e del terzo settore (Onlus, associazioni, fondazioni e comitati), il modello di donation based crowdfunding non prevede alcuna forma di remunerazione per i crowdfunder, ma si basa su donazioni. Le donazioni sono esenti da Iva e possono beneficiare di agevolazioni fiscali per il donatore.
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