Nell’eccezionale sistema del condono edilizio, il termine biennale, previsto ai fini della formazione del silenzio-assenso, non decorre se la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e se non sia stata completamente pagata l’oblazione.
Per beneficiare del condono edilizio col silenzio assenso la documentazione deve essere completa, altrimenti la sanatoria straordinaria non si prende.
Lo ricorda il TAR Lazio nella sentenza 12273/2024 del 17 giugno, relativa all’accertamento del silenzio assenso su una domanda di condono presentata in data 7 agosto 1986.
Il caso: dopo 24 mesi scatta il silenzio-assenso?
Il 7 agosto del 1986 inizia la vicenda: la madre dei ricorrenti ha depositato – si legge nel ricorso – la documentazione necessaria alla definizione della domanda di condono, e nel mentre le successive “richieste integrative fanno riferimento a documentazione priva di sostanziale utilità ai fini della definizione del procedimento“, sempre secondo i ricorrenti.
Essi denunciano che, ai sensi “dell’art. 35 comma 18 della L. 47/85, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale è stata depositata la documentazione completa“, e quindi, nel caso di specie, “è comunque decorso il termine di 24 mesi dall’ultima richiesta di integrazione della documentazione, con conseguente formazione del silenzio assenso“.
Le richieste del comune e il rigetto del condono
L’amministrazione però, in data 8 maggio 2013, ha chiesto ai ricorrenti di provvedere al deposito di documentazione fotografica in originale, che “mostri l’immobile in maniera dettagliata dall’interno e dall’esterno”, nonché di un’apposita relazione in cui si “dichiari che l’abuso non ha compromesso la staticità dell’immobile”.
Con successiva nota in data 5.9.2013 l’Amministrazione comunale ha contestato ai ricorrenti il mancato deposito della predetta “documentazione obbligatoria” ed ha quindi comunicato il preavviso di rigetto della domanda di condono.
Terzo condono edilizio col silenzio assenso: la documentazione necessaria
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.
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Documentazione incompleta: niente silenzio assenso
In definitiva, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver compiutamente adempiuto alle richieste istruttorie dell’Ente (sono state presentate poche fotografie dell’immobile, da cui non è dato ricavare la sua puntuale consistenza, e comunque non vi è alcuna allegazione che dimostri l’avvenuta presentazione della “relazione di staticità”).
Tra l’altro, tra i documenti allegati alla istanza di sanatoria è indicata la ricevuta di versamento dell’oblazione, ma non la prova del pagamento degli oneri concessori.
Il Tar Lazio evidenzia quindi che “nell’eccezionale sistema del condono edilizio, di cui all’art. 35, comma 18, l. n. 47/1985, il termine biennale, previsto ai fini della formazione del silenzio-assenso, non decorre se la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria, nonché nel caso in cui non sia stata completamente pagata l’oblazione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.2.2023, n. 1826); e che “Per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio è necessario il pagamento dell’oblazione, degli oneri concessori e la domanda completa della documentazione”.
Pertanto, nel caso di specie, la carenza della documentazione necessaria ai fini del rilascio del condono impedisce la formazione del silenzio assenso sulla istanza del 1986.
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