Ai fini del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica ex art. 16 del DL 124/2023, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2 punti 49, 50 e 51, del regolamento n. 651/2014), realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
A norma dell’art. 3 comma 3 del decreto 17 maggio 2024, gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento n. 651/2014).
Viene inoltre disposto che il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato (art. 16 comma 2 del DL 124/2023 e art. 3 comma 5 del decreto 17 maggio 2024).
Tale limitazione trova conferma nel software “ZESUNICA” di compilazione del modello di comunicazione da presentare, entro il prossimo 12 luglio, per l’utilizzo del credito d’imposta (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2024 n. 262747; si veda anche “Da oggi l’invio delle comunicazioni per il bonus ZES unica Mezzogiorno” del 12 giugno).
In particolare, nel quadro B, contenente i dati della struttura produttiva destinataria del progetto di investimento, devono essere indicati nella Sezione II (righi da B10 a B19) i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili, vale a dire impianti (B11), macchinari (B12), attrezzature (B13) e immobili (B14).
Ferma restando l’assenza delle specifiche tecniche dettagliate nel sito dell’Agenzia delle Entrate, nel rigo B14 va indicato il valore degli immobili che, sulla base della citata disposizione normativa, deve essere uguale o inferiore al 50% dell’investimento complessivo agevolato.
Ad esempio, in caso di un progetto di investimento del valore complessivo di 1.400.000 euro, il valore degli immobili non potrebbe essere superiore a 700.000 euro.
Infatti, a mero titolo esemplificativo, indicando 600.000 euro come costo degli impianti nel rigo B11 e 800.000 euro come costo degli immobili nel rigo B14, il software di compilazione restituisce un errore, ricordando che “per ogni progetto di investimento il totale degli investimenti in immobili non può superare il 50% dell’investimento complessivo” e che occorre quindi variare gli importi relativi agli immobili, precisando che il valore dovrebbe essere uguale o inferiore a 700.000 euro.
Al fine di compilare correttamente tali righi, pare quindi opportuno dapprima individuare il valore complessivo dell’investimento agevolato, calcolando poi il valore degli immobili effettivamente ammesso all’agevolazione (nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato).
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