Con due successive note circolari inviate alle sole farmacie potenzialmente interessate – quindi ubicate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna e Abruzzo – abbiamo dato conto dell’avvenuta pubblicazione, dapprima, del D.L. 124/2023, istitutivo del credito d’imposta ZES, e poi del D.M. 17.5.2024 che ne ha disciplinato i tempi e le condizioni di fruizione oltre a determinarne i potenziali beneficiari [le due ns. circolari recano la data del 13 ottobre 2023 e del 6 giugno 2024 e le rendiamo entrambe cliccabili così da consentire a tutti di prendere piena cognizione dell’integrale regolamentazione di questa delicata quanto articolata vicenda].
Ieri, da ultimo, è stato pubblicato, come è detto nel titolo, anche il Provvedimento n. 262747 con cui l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile agli aventi diritto il modello di comunicazione per l’invio – con modalità esclusivamente telematiche – dell’istanza di accesso al credito ZES.
La trasmissione del modello è possibile da ieri 12 giugno fino al 12 luglio p.v. per quel che riguarda:
- sia le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di trasmissione del modello;
- e sia le spese che si intenda/ritenga di sostenere nel periodo compreso tra la data di trasmissione del modello e il 15 novembre 2024.
Quanto all’ammontare delle spese sub a), il provvedimento aggiunge – anche se è del tutto intuitivo – che il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta con riguardo agli importi corrispondenti agli investimenti già realizzati alla data di invio dell’istanza ma limitatamente, è chiaro, alle fatture elettroniche recapitate allo SdI.
Per quel che riguarda invece le spese sub b), e quindi gli investimenti ancora da realizzare al momento di invio dell’istanza oppure realizzati ma per i quali manca ancora la fattura elettronica e la relativa ricevuta SdI, il contribuente potrà presentare un’ulteriore comunicazione [che andrà a integrare quella precedentemente trasmessa, in sostanza così sostituendola] a decorrere dal 31 luglio pv ed entro il 17 gennaio 2025.
Così, ad esempio, se il mio progetto di investimento complessivo è pari a € 200.000 – che ricordiamo essere l’importo minimo degli investimenti per poter fruire del credito ZES – e ho speso € 120.000 dal 1 gennaio al 15 giugno 2024, cosicché sosterrò ulteriori € 80.000 dal 16 giugno al 15 novembre 2024, dovrò indicare, presentando il modello (poniamo) il 16 giugno 2024, entrambi gli importi nella comunicazione.
Successivamente, continuando nell’esempio, dovrò inviare – nel periodo compreso, come detto, tra il 31 luglio 2024 e il 17 gennaio 2025 [così specifica il provvedimento] – dichiarazione integrativa dove inserirò le fatture elettroniche pervenutemi nello SdI in data posteriore al 16 giugno 2024, data ipotizzata come quella di invio della prima comunicazione.
Inoltre, il credito d’imposta ZES, diversamente da alcuni bonus precedenti, è utilizzabile – limitatamente, beninteso, a quanto già speso fino alla data di presentazione dell’istanza [nell’esempio, il 16 giugno 2024] – a decorrere fin dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento che sarà emanato entro il 22 luglio pv, anche se, si badi bene, non prima della data di realizzazione dell’investimento.
Da ultimo, affinché il credito sia certo, occorrerà produrre un’apposita certificazione delle spese sostenute rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del Registro Nazionale dei Revisori Legali ovvero, per le imprese obbligate per legge alla revisione legale, dall’incaricato alla revisione.
(marco righini – aldo montini)
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