Dopo la fine
certificata degli interventi, il 2024 sarà l’anno dei controlli
da parte del Fisco che ha cominciato ad affilare le lame sugli
immobili che hanno beneficiato del superbonus con tutte le sue
aliquote.
Superbonus dopo la Legge di Bilancio 2024
Ai consueti controlli documentali relativi alla sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione, da quest’anno
l’Agenzia delle Entrate si occuperà anche di tassazione degli
immobili oggetto degli interventi agevolati di cui all’art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
La Legge 30
dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha, infatti,
apportato alcune significative modifiche al testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. n. 917/1986. In
particolare:
- con la modifica all’art. 67 viene prevista la tassazione della
plusvalenza come reddito diverso nel caso di cessione a titolo
oneroso di beni immobili oggetto di interventi di superbonus; - con l’integrazione dell’art. 68 si specificano alcune regole
applicative necessarie per il calcolo della plusvalenza a seguito
di cessione dell’immobile.
Entrando nel dettaglio:
- con il nuovo art. 67 sono redditi diversi se non costituiscono
redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome
collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità
di lavoratore dipendente:- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli
altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di
cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della
cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli
che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla
cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la
cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la
maggior parte di tale periodo;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
- con il nuovo art. 68:
- Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti
al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi
dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della
cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali
interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del
110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui
all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato
decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi
agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della
cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene
conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito
dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi
immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67,
acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque
anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato
ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
- Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
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