Con l’ordinanza n. 818/2024, pubblicata il 9 gennaio 2024, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa agli atti emessi nell’ambito delle procedure esecutive che possono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Venerdi 19 Gennaio 2024 |
IL CASO: La vicenda esaminata nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca, nella quale erano intervenuti numerosi creditori.
Poiché il debitore ostacolava il diritto di visita dei potenziali acquirenti del bene staggito, il giudice ordinava al custode giudiziario di depositare una bozza di ordine di liberazione dell’immobile.
Il decreto del Giudice veniva impugnato dal debitore attraverso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, che veniva rigettata dal Tribunale.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso promosso dal debitore avverso la sentenza del Tribunale, ha dichiarato improponibile l’originaria opposizione agli atti esecutivi, essendo stata proposta avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il rimedio previsto dall’art. 617 del codice di procedura civile.
Gli Ermellini, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata, osservando che con una recente decisione (Cass. 05/05/2022, n. 14282), gli stessi giudici di legittimità hanno circoscritto l’oggetto della opposizione di cui all’art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. unicamente agli atti esecutivi, ovvero, più precisamente:
– da un lato, gli atti di parte di promozione dell’esecuzione forzata;
– dall’altro, i provvedimenti ordinatori del giudice dell’esecuzione (per i quali non sia ex lege previsto altro e specifico rimedio) che attuano l’instaurazione, la prosecuzione o la definizione del rapporto processuale, attraverso i quali, cioè, si concreta l’esercizio dell’azione esecutiva.
Con la predetta decisione, hanno osservato, è stato puntualizzato che «il discrimine tra atto suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e provvedimento inoppugnabile è segnato dalla produzione di un pregiudizio, il che significa che l’ammissibilità del rimedio dipende dalla lesività (quantomeno potenziale) dell’atto, costituita dalla sua idoneità ad incidere nella sfera giuridica di coloro che ne subiscono gli effetti […] in definitiva, può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l’atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l’atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti».
Il rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., hanno continuato i giudici della Suprema Corte, non è esperibile avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione aventi finalità di mera direzione del processo o di interlocuzione con le parti processuali oppure con gli ausiliari, meglio definibili come «atti preparatori», in quanto privi di autonoma rilevanza come momento dell’azione esecutiva e assunti, invece, nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti aventi una concreta incidenza sullo svolgimento del processo esecutivo e, dunque, un’astratta potenzialità lesiva per coloro che ne vengano a subire gli effetti, soltanto questi ultimi essendo passibili di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. o per vizi propri o anche per essere fondati su erronei atti preparatori pregressi.
Nel caso esaminato, hanno concluso, il decreto opposto – con cui il giudice dell’esecuzione richiedeva al proprio ausiliario, custode giudiziario, la predisposizione di una bozza di ordine di liberazione – aveva chiara natura di atto preparatorio, finalizzato cioè all’adozione di un ulteriore provvedimento, senza alcun contenuto precettivo e senza incidenza sull’ulteriore dipanarsi della procedura espropriativa, rimanendo fermo ed impregiudicato il potere giudiziale di emettere l’ordine di liberazione: unicamente quest’ultimo, ove adottato, era in thesi idoneo ad arrecare pregiudizio alla posizione del debitore esecutato, legittimando pertanto la reazione con il mezzo della opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, l’opposizione non poteva essere proposta.
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