In queste ultime settimane stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione giurisprudenziale nel processo di determinazione e rilevazione dei vizi, degli illeciti e talvolta dei reati nei contratti bancari. Nessuna meraviglia, perché da oltre un decennio denuncio con libri e articoli, anche attraverso questo blog, la malafinanza: usura, anatocismo, violazione art.117 TUB, asimmetria informativa, concessione abusiva del credito, ecc sono solo alcuni degli abusi che producono cause di irregolarità nei contratti di finanziamento. Sorprende piuttosto l’individuazione da parte degli organi della magistratura di nuovi scenari di contestabilità dei soprusi perpetrati dalle banche a danno di cittadini e imprese.
La settimana scorsa abbiamo parlato della sentenza del Tribunale di Asti (8 gennaio 2024) che ha sancito la nullità di un contratto di mutuo bancario assistito da garanzia pubblica (fondo di garanzia MCC per le PMI) in ragione della consapevolezza, da parte della banca, dello stato di insolvenza del finanziato. Due settimane fa abbiamo affrontato il tema sollevato dalla sentenza del Tribunale di Termini Imerese (10 novembre 2023) che ha sancito che se il soggetto che agisce in giudizio per il recupero di un credito cartolarizzato non è una società iscritta all’albo ex art.106 TUB, lo stesso deve ritenersi non legittimato a tale attività di recupero.
Un mese fa sottolineammo l’importanza dell’ordinanza del Tribunale di Torino 4 luglio 2022 che ha evidenziato la problematica dell’eccesso di garanzie che accompagna tutti quei finanziamenti coperti e garantiti già da Medio Credito Centrale.
Oggi, invece, mi concentro su un’altra sentenza radicale e destabilizzante: con l’ordinanza 34889 del 13 dicembre, la terza sezione della Cassazione ha dichiarato nullo il tasso del finanziamento calcolato in base all’indice che fu manipolato da un cartello di banche (Barclays Bank, Deutsche Bank, Société Générale e Royal Bank of Scotland) tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, come fu accertato dall’Autorità antitrust Ue con una decisione del 4 dicembre 2013. Pertanto gli interessi dovuti nel periodo incriminato (circa 3 anni) devono essere ricalcolati. L’importanza di questa sentenza va ben oltre il caso specifico perché spalanca la porta a una serie di possibili ricorsi legati ai tassi di altri mutui e finanziamenti, se si dimostra che sono stati determinati sula base di un Euribor manipolato.
In particolare in molti si chiedono: “ma sono contestabili solo i mutui stipulati con la banca oggetto della sentenza o con i quattro istituti appartenenti al cartello?”. No! Secondo l’orientamento prevalente dei giuristi sarebbero contestabili i mutui sottoscritti con tutte le banche. E a tal proposito si ritiene che la migliore soluzione difensiva sarebbe quella di citare in giudizio, oltre alla Banca mutuante, anche l’insieme delle banche che hanno manipolato l’Euribor.
Il secondo aspetto pratico che molti sottovalutano riguarda il fatto che si ritiene che i mutui contestabili non siano soltanto quelli a tasso variabile, ma anche quelli a tasso fisso sottoscritti nel periodo incriminato dove, dall’esame del contratto, emerge chiaramente che il tasso pattuito è stato determinato sulla base dell’Euribor. Perché se è vero che per tutti mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi è agganciato al parametro dell’Euribor (più lo spread, ovvero il guadagno della banca), non è invece assolutamente scontato che i mutui a tasso fisso debbano necessariamente essere collegati all’EurIrs (altro prezzo di riferimento nel mercato interbancario). Nella mia esperienza ho visto anche mutui a tasso fisso i cui interessi erano calcolati sulla base dell’Euribor.
Anzi, in tal caso, i mutui a tasso fisso sono quelli maggiormente danneggiati dal comportamento delle banche, perché hanno mantenuto il tasso manipolato per tutta la durata del finanziamento (e non solo nel periodo 2005 -2008). In meno di un mese quattro sentenze a difesa degli interessi dei debitori: pensate che basti per spingere cittadini e imprese a reagire?
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