Con provvedimento del 3 maggio 2024 il Dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero ha chiarito l’importo del C.U. che deve essere versato per le istanze ex art. 482, 513, 519 e 545 c.p.c., in risposta al quesito posto dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna.
Attraverso il canale Filo Diretto, il Presidente della Corte d’Appello di Bologna segnalava una difformità di comportamenti da parte degli uffici del distretto in merito al pagamento del contributo unificato con riferimento alle istanze di cui agli articoli 482, 513, 519 e 545 c.p.c.
In particolare, il Presidente della Corte d’appello evidenzia che:
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un ufficio del distretto ritiene di assoggettare le istanze in oggetto al pagamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario in quanto riconducibili ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
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viceversa, la maggior parte degli uffici del distretto non percepiscono alcun tipo di imposta o tributo per il deposito delle istanze in esame qualificandole “istanze pre-esecutive, prodromiche alla fase esecutiva in senso stretto e pertanto il contributo, ove dovuto, deve essere esatto in tale successiva fase.
Il Ministero, nel rispondere al quesito, rileva quanto segue:
a) l’art. 482 del c.p.c. intitolato “termine ad adempiere” esordisce prevedendo che “Non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”; è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l’esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l’esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; il Presidente o il giudice da lui delegato può chiedere il versamento di una cauzione e decide sull’autorizzazione “con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi”. Il decreto viene emesso inaudita altera parte ed è impugnabile con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., da parte del debitore esecutato”;
b) con l’istanza formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 482 c.p.c. viene instaurato un procedimento giurisdizionale a tutti gli effetti, autonomo e distinto dalla successiva (e non indefettibile) procedura di esecuzione forzata;
c) d’altronde, l’assenza di formalità e di contraddittorio immediato che connotano il procedimento, il contenuto-forma del provvedimento chiesto al Presidente del Tribunale, la peculiare natura dell’oggetto del decidere, di per sé insuscettivo di assurgere a giudicato sostanziale, lasciano concludere che si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione: tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico;
d) analoghe considerazioni valgono anche per le istanze di autorizzazione rivolte al Presidente del tribunale a mente degli articoli 513, 519 e 545 del c.p.c. : si tratta di autorizzazioni richieste e concesse prima del pignoramento, quindi dell’inizio della procedura esecutiva (art. 491 c.p.c.), laddove quest’ultima ben potrebbe anche non attivarsi né essere iscritta a ruolo (ad esempio, in caso di pignoramento con esito negativo); correlativamente, l’intero procedimento autorizzatorio non è incidentale ad alcuna procedura già pendente;
e) atteso che, anche in tal caso, sono ravvisabili i connotati della giurisdizione volontaria, anche le istanze di cui di cui agli articoli 513, 519 e 545 c.p.c. devono essere assoggettate al pagamento del contributo unificato di euro 98 previsto dall’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico.
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