Sono numerose e significative le modifiche apportate nei 50 articoli del decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa approvato lo scorso 10 giugno. Per i professionisti, con la riformulazione dell’art. 356 (dopo le sollecitazioni degli Ordini professionali), si sopprime l’obbligo di tirocinio semestrale e si valorizza il percorso formativo ordinistico rispetto alla formazione specialistica richiesta per l’accesso al nuovo Elenco, con conseguente riduzione dell’aggiornamento biennale.
Le modifiche
Lo schema corregge alcune disposizioni che, in sede di prima applicazione del procedimento di composizione negoziata, hanno creato difformità interpretative. Degna di nota è l’introduzione dell’accordo transattivo art. 23, comma 2 bis con cui si consente di dilazionare o falcidiare il pagamento dei debiti verso le agenzie fiscali e l’Agenzia delle entrate Riscossione. L’assenza di tale possibilità ha rappresentato un ostacolo alla diffusione della CNC e alla positiva conclusione delle trattative. Condivisibile, dunque, l’introduzione delle previsioni sull’accordo transattivo e, più che altro, apprezzabile il coinvolgimento del professionista indipendente attestatore della convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico, cui la proposta è rivolta, e di un revisore legale chiamato a redigere una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali. La presenza di una “attestazione rafforzata”, accompagnata dal successivo controllo esercitato dal giudice in ordine alla regolarità della documentazione allegata e dell’accordo dovrebbero rappresentare solide garanzie per i creditori pubblici refrattari a sottoscrivere.
La disciplina fiscale
Con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi alcune novità di interesse attengono sempre alla disciplina fiscale. Negli accordi di ristrutturazione si prevede il “cram down ” innalzando ad almeno il 60% (dal 30% della formulazione vigente) la percentuale richiesta per il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ai fini dell’omologazione da parte del tribunale. La transazione fiscale fa il suo ingresso anche nella disciplina del PRO (art. 64 bis) e con la modifica dell’art. 88, comma 4, si risolve la querelle sorta in ordine all’applicabilità di cram down nel concordato preventivo in continuità. Sul versante del diritto societario della crisi, fondamentali gli interventi di modifica apportati per la segnalazione ai fini di anticipata emersione della crisi, tramite i quali si contribuisce a meglio definire il ruolo e le responsabilità dei componenti dell’organo di controllo chiamati, dal 2022, a effettuare la segnalazione delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario.
La responsabilità
Nel novellato art. 25, oltre all’introduzione dell’obbligo di segnalazione anche in capo al revisore legale e all’opportuna precisazione che la segnalazione è dovuta al verificarsi di situazioni di crisi o di insolvenza, si prevede che i sindaci segnalanti per tempo possano vedersi riconosciuta l’attenuazione o l’esclusione della responsabilità in caso di eventuale insolvenza della società. Eliminando ogni incertezza interpretativa, il correttivo precisa che la segnalazione è in ogni caso tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi.
Francesco Scarno è presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri
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