Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative realizzate durante il periodo Covid possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale.
Un articolo un po’ “sottovalutato” del decreto-legge 69/2024 (Salva Casa) è senza dubbio il n.2, che si occupa della proroga alla possibilità di installazione di alcune strutture ‘amovibili’ realizzate durante l’emergenza sanitaria per il Covid.
Quali strutture amovibili possono restare installate?
Letteralmente, l’articolo 2 dispone che, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita’ edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonche’ delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili
realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante
lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in
deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive
esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita“.
Sembrerebbe quindi una misura limitata a determinate strutture che sono state realizzate in periodo di pandemia esclusivamente a fini sanitari o scolastici, e che quindi non vi rientrino, ad esempio, i dehors realizzati ad esempio in alcuni locali commerciali in centro storico, ma sarà interessante vedere come si svilupperà il dibattito in Parlamento in tal senso.
Servono CILA e documentazione
Per il mantenimento dell’installazione, gli interessati presentano
una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Resta ferma la facoltà per il comune
territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la
rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata
la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di
cui sopra.
Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive
esigenze ed è indicata l’epoca di
realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione.
Al fine di provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il
tecnico allega la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma
1-bis, secondo e terzo periodo, del dpr 380/2001.
Nei casi in cui sia
impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con la
documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali.
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