Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 71/2024, è stata chiamato a pronunciarsi riguardo al difetto di legittimazione della cessionaria opposta, relativamente all’azione esercitata nei confronti dei debitori, i quali, per l’effetto, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti, difatti, eccepivano la mancanza di prova delle cessioni intercorse nel tempo e relative al credito in causa.
Il Giudice, tuttavia, applicando l’indirizzo interpretativo della Suprema Corte, rigettava l’eccezione per i seguenti motivi.
Quanto alla prima cessione di credito intervenuta, osservava che la valutazione congiunta degli elementi in causa portasse a ritenere provata la cessione dei crediti, dal momento che, sebbene la produzione in giudizio dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sia da sola sufficiente a provarne l’avvenuta cessione, è anche vero che la modalità di pubblicità è tale che non può non essere venuta a conoscenza della cedente, “che certamente avrebbe adottato idonee forme di pubblicità in caso di inesistenza del contratto di cessione”.
Inoltre, il creditore non si era limitato alla produzione del solo avviso, bensì anche della dichiarazione con la cedente attestava la conclusione del contratto di cessione, nonché l’inclusione dei crediti in causa nell’ambito della stessa.
Quanto alla seconda cessione, intervenuta nelle more del giudizio di opposizione, il Giudice ossrvava che “è pur vero che la dichiarazione di cessione, risultando sottoscritta dal rappresentante della cedente, più che una specificazione dell’esistenza e dell’oggetto del contratto di cessione, pare costituire una testimonianza scritta assunta in assenza dei presupposti di legge, in sé priva di valore probatorio, ma è anche vero che, nel caso in esame, la cessione del credito, provata in via indiziaria dalla pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U., trova conferma nel comportamento processuale della stessa cedente che, dopo aver chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo e dopo essersi costituita nel giudizio di opposizione, all’esito dell’intervento della terza cessionaria allegatasi cessionaria ha sostanzialmente abbandonato il procedimento, lasciando la difesa alla terza intervenuta”.
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale concludeva per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
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