È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Salva Casa che introduce il condono edilizio 2024
Il cosiddetto “Piano Casa”, pubblicato in GU, permette di sanare le piccole difformità edilizie con il pagamento di specifiche sanzioni.
In questo articolo spieghiamo in modo chiaro cosa prevede il Decreto Salva Casa, quali sono le regole stabilite dell’Esecutivo sul condono edilizio 2024, chi può chiedere il condono e cosa è sanabile.
Mettiamo a vostra disposizione anche il testo PDF del Decreto pubblicato in GU, scaricabile a fine articolo.
CONDONO EDILIZIO 2024, COSA PREVEDE IL DECRETO SALVA CASA
Dopo l’ok del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 e la pubblicazione sulla GU n.124 del 29-5-2024 del Decreto Salva Casa (Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69), è in vigore il condono edilizio 2024. Come annunciato a più riprese dai Ministri della Lega, il Governo Meloni ha deciso di definire le linee guida di un nuovo “Piano Casa” col Decreto “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Analizzando il testo definitivo della sanatoria edilizia 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, scopriamo insieme cosa include il nuovo condono, come funziona e che novità introduce.
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE IL CONDONO EDILIZIO
Stando alle linee guida del Decreto Salva Casa, il condono edilizio 2024 si può chiedere solo per abusi e difformità edilizie o urbanistiche di lieve entità.
Ossia, il Decreto interviene, in particolare sui seguenti tipi di difformità:
- difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- difformità parziali che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”. La sanatoria degli interventi in parziale difformità rispetto a permesso o SCIA, dunque, non avverrà più col principio della doppia conformità ex art.36 dpr 380/2001 (cioè quelle all’epoca della realizzazione e all’epoca della richiesta). Sarà sufficiente la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche al momento della domanda e a quelle edilizie a momento della realizzazione.
In ogni caso, sulle difformità totali e gli interventi senza permesso il Decreto non cambia nulla. Cioè, in tali casi resta l’applicazione della doppia conformità.
COS’È SANABILE CON IL CONDONO EDILIZIO 2024
Di preciso, cosa si può sanare con il condono edilizio 2024 e cosa no? Col condono 2024 in pratica, saranno regolarizzabili, pagando una multa, tutte quelle piccole difformità edilizie che non incidono sulla struttura dell’edificio, sia all’interno che all’esterno di una struttura.
Ad esempio:
- installazione di tende esterne;
- tramezzi;
- soppalchi;
- verande;
- ampliamento di finestre.
Quindi il condono non riguarda gli abusi edilizi strutturali, come ad esempio lo spostamento di un muro portante.
L’obiettivo della misura è “liberare” gli appartamenti ostaggio di “una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”. A dirlo è il MIT in questa nota stampa. Maggiori dettagli potete leggerli nell’articolo sulla sanatoria edilizia 2024.
ALTEZZA MINIMA E CUBATURA: PERCENTUALI DI TOLLERANZA
Secondo le regole del Decreto Salva Casa (articolo 1), il mancato rispetto dell’altezza minima, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre, tolleranze esecutive:
- il minore dimensionamento dell’edificio;
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- le irregolarità esecutive di muri esterni e interni;
- la difforme ubicazione delle aperture interne e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
TENDE E PERGOLATI IN EDILIZIA LIBERA
Il Decreto Salva Casa pubblicato in GU prevede anche la possibilità di installare tende e strutture di protezione dal sole, o da eventi atmosferici, in regime di edilizia libera. Ricordiamo che un intervento in edilizia libera non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, un permesso di costruire.
Dall’entrata in vigore del Decreto (il 30 maggio 2024), anche tende e simili, saranno quindi installabili senza dover richiedere un “permesso”. Ciò vale anche se la struttura è addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, oltre che se è con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
Tali strutture però, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Edilizia libera anche per le verande, purché i vetri siano amovibili. Il testo legislativo dice che le opere di “protezione dal sole o da altri eventi atmosferici” non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Dunque, per le “verande” sarà sempre necessario chiedere un permesso se sono tutte chiuse, diversamente rientrano nell’edilizia libera.
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO
Il Decreto approvato dall’Esecutivo va a modificare l’articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia, consentendo in ogni caso il cambio di destinazione d’uso nelle stesse categorie funzionali (residenziali, commerciali, ecc.) se non ci sono opere, o meglio, nuove strutture realizzate.
Dunque, sarà applicato il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee.
COSTO CONDONO EDILIZIO 2024, LA SANZIONE
Per ottenere il condono edilizio 2024, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Il provvedimento prevede anche sanzioni che sono proporzionali all’aumento di valore dell’immobile e potranno essere utilizzate, tra l’altro, nella misura di 1/3, per progetti di recupero e rigenerazione urbana.
MAGGIORI SEMPLIFICAZIONI SULLE SANATORIE
Il Piano Salva casa, inoltre, semplifica le procedure vigenti attive per le sanatorie o i condoni. Cioè il testo introduce:
- il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. Significa che se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata;
- la novità per gli interventi ammissibili alla sanatoria quando gli immobili sono soggetti a vincolo paesaggistico. Ossia: “sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente”.
La norma dunque, mira a decongestionare gli uffici tecnici comunali sepolti da migliaia di pratiche.
COME RICHIEDERE IL CONDONO EDILIZIO 2024
La richiesta per il condono edilizio 2024, secondo i dettami del Decreto in vigore dal 30 maggio 2024, si presenta al SUE (Sportello Unico Edilizia) e il professionista potrà attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento sotto la sua responsabilità.
In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali. Maggiori dettagli sul meccanismo di richiesta del condono, saranno resi noti con provvedimenti attuativi ad hoc che usciranno ni prossimi mesi e su cui vi aggiorneremo.
CONDONO EDILIZIO 2024, QUANDO ENTRA IN VIGORE
Il condono edilizio 2024 è entrato in vigore il 30 maggio 2024, cioè il giorno dopo la pubblicazione in GU del Decreto Salva Casa.
IL TESTO DEL DECRETO SALVA CASA SUL CONDONO EDILIZIO 2024
Mettiamo a vostra disposizione il testo finale (PDF 87 Kb) del Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, ossia il Decreto Salva Casa titolato “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che contiene il condono edilizio, varato in Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024.
Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29-5-2024. Da leggere anche la nota stampa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle novità introdotte con il Piano Salva Casa e questo comunicato di Palazzo Chigi.
Infine, è utile consultare queste slide (Pdf 6 Mb) del MIT sulla sanatoria edilizia 2024 e la relazione illustrativa al Piano Casa 2024 (Pdf 293 Kb).
DECRETO SALVA CASA, IL VIDEO
Ecco il video della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024 sull’ok al condono edilizio 2024 contenuto nel Decreto Salva Casa con la presenza di Matteo Salvini.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
A proposito di iniziative legislative, vi consigliamo i nostri articoli di approfondimento sul premierato, sul Decreto agevolazioni fiscali convertito in Legge o sul Decreto Disabilità 2024. Importante anche il Decreto Primo Maggio 2024.
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