Qualora vengano in rilievo vincoli imposti successivamente all’edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo.
Ogni sentenza va parametrata sul caso specifico, ma la n.1179 del Tar Salerno del 30 maggio 2024 è senz’altro da segnalare perché concede la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio in zona ‘diventata’ poi vincolata per dei lavori “allo stato grezzo”, poiché erano stati realizzati esclusivamente pilastri, solaio di copertura, tompagnatura esterna e interna con relativa pavimentazione, non essendo invece stati realizzati gli infissi.
Per il condono era stata presentata l’istanza ed erano state versate le rate dei pagamenti.
Condono edilizio: perché è stato respinto?
Il condono veniva respinto dal comune, in quanto:
- la parte non ha dato dimostrazione in relazione al vincolo idraulico;
- non è in ogni caso possibile la sanatoria delle opere abusive realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su degli immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
Questo condono è legittimo: ecco perché
Sul punto, secondo il TAR, la giurisprudenza è piuttosto inequivoca: Assume, infatti, che solo i vincoli di inedificabilità imposti anteriormente all’edificazione abusiva ne impediscono ex lege la sanatoria (in base all’art. 33, legge 47/1985); qualora vengano in rilievo, come nel caso di specie, vincoli imposti successivamente all’edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo; il vincolo sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso è rilevante, nel senso che è comunque necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela dello stesso; tale obbligo, infatti, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con lo stesso, dei manufatti realizzati abusivamente (T.A.R. Napoli, sez. VII, 06/02/2023, n.811).
Ma la tipologia dell’opera?
Resta la problematica della tipologia dell’opera, visto che teoricamente il terzo condono concede la sanatoria, in zona vincolata, soolo ad abusi minori, cioè di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, mentre qui siamo in presenza di opere che paiono, dalla descrizione, ‘maggiori’. Ma questa è un’alta storia, in questa sentenza il TAR ha disposto in tal senso.
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