Quali sono i vizi della procedura esecutiva; chi è il giudice competente; come funziona l’opposizione all’esecuzione ed agli atti di riscossione coattiva.
Se hai già subito la triste esperienza di un pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente o della casa da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione o temi di subirlo nel prossimo futuro, ti sarà utile sapere come opporsi a questi atti ti potrà servire sapere come e quando ci si può opporre a questi atti o all’intera procedura esecutiva instaurata nei tuoi confronti.
La possibilità di pignorare i beni non è assoluta e indiscriminata, ma per Agenzia Entrate Riscossione (che nel prosieguo, per brevità, indicheremo con l’acronimo
Ader) vigono regole particolari, che la rendono più agevole rispetto ai creditori privati, come le banche, le società finanziarie ed i fornitori commerciali. Iniziamo proprio da qui, perché se i limiti previsti dalla legge non vengono rispettati c’è la possibilità di presentare opposizione motivata al giudice competente, in relazione ai vari tipi di pignoramenti instaurati.
Cosa non può pignorare l’Agenzia Entrate Riscossione?
La possibilità per l’Agenzia Entrate Riscossione di pignorare i beni, mobili e immobili, del debitore, o i suoi crediti presso terzi (come lo stipendio e la pensione) soggiace ai seguenti limiti:
- quanto agli immobili, sono pignorabili per debiti accumulati per un valore complessivo superiore a 120mila euro, ma non si può pignorare la prima casa, se essa è l’unico immobile del soggetto pignorato e nel quale egli ha stabilito la sua residenza effettiva (a meno che non sia di lusso: sono considerate tali le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- quanto ai crediti presso terzi, gli stipendi e le pensioni sono pignorabili dall’Ader per 1/10 se non superano i 2.500 euro, per 1/7 se arrivano a 5.000 euro e per 1/5 oltre questa cifra; le pensioni hanno anche il limite di pignorabilità del minimo vitale, che è pari al doppio dell’importo mensile dell’assegno sociale nell’anno di riferimento ((nel 2022 pari a 468,28 euro), e in ogni caso mai al di sotto di mille euro; al di sopra di questa soglia può essere pignorata l’eccedenza nei limiti del quinto;
- secondo la legge e la giurisprudenza è impignorabile anche il Reddito di cittadinanza, che dal 2022 è stato espressamente inserito nel novero dei crediti impignorabili;
- quanto ai beni mobili (valori, oggetti preziosi, gioielli, arredamenti, ecc.) sono impignorabili tutti i beni contenuti nell’elenco dell’art. 514 del Codice di procedura civile, come gli oggetti domestici indispensabili per la sopravvivenza; tuttavia raramente l’Agenzia Entrate Riscossione esegue i pignoramenti in questa forma, preferendo soddisfarsi nei modi più sicuri e proficui del pignoramento immobiliare o dei crediti.
Pignoramento Agenzia Entrate Riscossione: quando scatta?
Il
pignoramento è l’atto formale attraverso cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione instaura l’azione esecutiva sui beni del debitore che non ha pagato spontaneamente gli importi riportati negli avvisi di accertamento esecutivi, nelle cartelle esattoriali e nelle intimazioni di pagamento. Il credito dell’Ader sorge al momento dell’iscrizione a ruolo del debito maturato nei confronti dei vari Enti impositori e creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, Prefetture, ecc.) per i tributi, le multe e le sanzioni di rispettiva competenza, e che hanno affidato questi carichi all’Agenzia Entrate Riscossione per il recupero coattivo. Infatti l’iscrizione a ruolo costituisce il titolo esecutivo necessario e sufficiente per procedere all’espropriazione forzata sui beni e crediti del debitore inadempiente.
La possibilità effettiva di pignorare i beni non sorge al momento dell’iscrizione a ruolo, ma soltanto quando è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e il debitore non ha provveduto al versamento di quanto richiesto o ad impugnare l’atto chiedendone la sospensione. Se è decorso un anno da tale momento e il pignoramento non è stato ancora avviato, l’Agenzia Entrate Riscossione dovrà notificare al debitore una
intimazione di pagamento, concedendo 5 giorni di tempo per pagare.
Come sospendere il pignoramento
Il pignoramento può essere sospeso chiedendo ad Agenzia Entrate Riscossione la rateizzazione dei debiti che lo avevano determinato: è possibile farlo presentando una semplice istanza all’Ader (allo sportello, con raccomandata o Pec o in via telematica), per tutti i debiti di importo complessivo fino a 120mila euro. Oltre questa soglia bisogna comprovare anche la propria situazione di difficoltà economica, ad esempio producendo i bilanci in sofferenza dell’azienda.
La sospensione non è definitiva: si decade dal piano di dilazione se non si rispettano i termini stabiliti per il versamento delle singole rate, quando si arriva ad 8 rate (anche non consecutive) non pagate.
Opposizione a pignoramento Agenzia Entrate Riscossione
Ci sono due tipi di opposizione ai pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione:
La
differenza tra i due tipi di opposizione sta nel fatto che con la prima si possono far valere tutti i vizi dell’attività esecutiva, compresi quelli preesistenti al pignoramento, quindi si può contestare, ad esempio, la prescrizione del diritto o l’inesistenza del credito preteso dall’Agenzia Entrate Riscossione (ad esempio perché il presupposto impositivo non era sorto o perché i versamenti erano stati eseguiti), ma è possibile attivare questo rimedio solo se non erano già scaduti i termini di 60 giorni dalla notifica per impugnare le cartelle sottese. Invece la seconda forma di opposizione è più circoscritta, perché è riservata ai vizi formali della procedura di pignoramento, come il mancato rispetto dei termini o l’invalidità della notifica al debitore o al terzo pignorato (come il datore di lavoro obbligato a versare all’Ader la quota dello stipendio del dipendente debitore).
Motivi di opposizione a pignoramento Agenzia Entrate Riscossione
Fermo restando che l’illegittimità di un pignoramento può derivare da molteplici cause e situazioni oggettive ed anche soggettive (ad esempio, una procedura fallimentare intrapresa contro il debitore), i più frequenti
motivi di opposizione ai pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione riguardano:
- la violazione dei limiti legali del pignoramento, per inosservanza delle condizioni che abbiamo descritto (ad esempio, il pignoramento della prima ed unica casa nella quale il debitore ha la propria residenza effettiva, o il pignoramento della pensione in misura eccedente e con il mancato rispetto del minimo vitale);
- il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento prima di instaurare l’azione esecutiva;
- l’omesso invio dell’intimazione di pagamento, se il pignoramento non era stato avviato entro un anno dalla data di notifica della cartella sottesa [1].
Mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella
La Corte Costituzionale, con una sentenza del 2018 [2], ha dichiarato l’illegittimità parziale di una norma tributaria [3] che disciplina le modalità e i limiti di opposizione ai pignoramenti esattoriali intrapresi dall’Ader ed ha così esteso la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione non solo ai motivi di
impignorabilità dei beni, ma anche in relazione alla presenza di cause estintive sopravvenute alla formazione del titolo, come la prescrizione.
A chi presentare l’opposizione al pignoramento?
Le opposizioni ai pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione devono essere presentate con ricorso al giudice ordinario competente per materia e per territorio [4], e non alle Corti di giustizia tributaria (sono le ex Commissioni tributarie, che da settembre 2022 hanno cambiato denominazione), a meno che non si voglia sollevare una questione di merito e precedente al pignoramento stesso (ad esempio la mancata notifica della cartella esattoriale) e il pignoramento riguardi debiti fiscali: in tal caso bisogna impugnare sia il pignoramento, sia il cosiddetto «atto presupposto» su cui esso si fonda [5] presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente.
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