Per cessione del credito e sconto in fattura su notule occorre l’esecuzione di opere e SAL
Torniamo sul tema del Bonus ristrutturazioni Ecobonus, e sulla possibilità di effettuare pagamenti prima o dopo l’ESECUZIONE dei lavori verso i professionisti tecnici (e non solo).
A ridosso della pianificazione delle opere e dei pagamenti per l’ultimo trimestre 2021 arriva sempre più sempre una domanda dal committente:
“MI CHIEDONO UN ACCONTO, POSSO PROCEDERE AL PAGAMENTO SENZA PROBLEMI, VERO?“
Per affrontare questo argomento con adeguate risposte, torna a scrivere sul blog:
Fabiana Nesi, Dott. Commercialista – http://www.studionesi.it/
Dispiace sempre rispondere “dipende”, eppure in questi casi se si vuol fornire una indicazione calzante è necessario approfondire lo scenario dell’operazione, ponendo domande giuste:
- Sono iniziati i lavori?
- Per quale prestazione/acquisto ti è richiesto l’acconto?
- Come è formulata la fattura d’acconto?
- Come si intende fare il bonifico?
- Si sta facendo un intervento rientrante nell’art. 119 D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) oppure in una o più fattispecie con recuperi fiscali percentualmente inferiori?
- Si intende portare in detrazione fiscale IRPEF con la dichiarazione dei redditi o si vuole procedere a esercitare l’opzione per il credito d’imposta/sconto in fattura?
- L’acconto si riferisce a opere che saranno tutte svolte entro l’esercizio oppure no?
Nel trattare questa materia ormai abbiamo appreso che non bisogna mai dare risposte avventate su nessun argomento, anche su quello apparentemente semplice.
Il caso in cui ci si imbatte più facilmente di questi tempi, e che presumo si intensificherà a nell’autunno 2021, è quello in cui sia chiesto un acconto a lavori iniziati.
Dopo che i tecnici hanno fatto bene quanto dovuto (verifiche fattibilità, progettazione, presentazione di pratiche al Comune, all’Asl, produzione di tutti i documenti aggiuntivi da farsi a seconda delle differenti pratiche, eccetera), il cantiere è finalmente aperto, e magari si è deciso di eseguire opere rientranti in differenti bonus: in parte al Superbonus 110% e in parte al 65% o altro: “che problema c’è a dare un acconto?”, dirà qualcuno.
Innanzitutto in virtù della necessaria suddivisione della contabilità prevista per la gestione fiscale dei diversi interventi, sarà fondamentale sapere per quale opera è chiesto l’acconto. Nel caso prospettato occorrerà domandarsi se la cifra richiesta rientri nel 110 % o nel 65%.
La specifica è d’obbligo e sarà opportuno descriverla bene in fattura; senza una chiara individuazione sarà impossibile gestirne in seguito l’attribuzione e il godimento dei relativi benefici fiscali.
Inoltre l’acconto sarà pagato con bonifico “parlante”, e quindi immediatamente associabile dall’AdE a un’operazione attinente alle detrazioni IRPEF.
Questo ragionamento vale per tutte le imprese e soggetti interessati nell’intervento incentivato dalle detrazioni fiscali: prestazioni d’opera, servizi, acquisto materiali e professionisti: ingegnere, architetto, geometra per la progettazione, direzione lavori, perizie e sopralluoghi e in caso di Superbonus anche Commercialista per l’eventuale visto di conformità, eccetera;
Chiarito ciò, tuttavia non possiamo dimenticarci del possibile caso in cui il contribuente non intenda detrarre in dichiarazione dei redditi il Bonus Irpef:
ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per la cessione del credito di imposta o lo sconto sul corrispettivo, in luogo della fruizione delle detrazioni “edilizie” a scomputo dell’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi, possono avere per oggetto le spese sostenute per gli i interventi elencati nel successivo comma 2 che siano state sostenute nel 2021 o nel 2022 (2022 al momento solo nel caso spetti il superbonus del 110 %).
Per individuare il momento del sostenimento della spesa, occorre seguire il criterio di “competenza Economica” solo quando si tratta di imprese, mentre si applica il criterio di cassa quando si tratta di altri soggetti, quali persone fisiche in primis.
Quanto precede non fa però venire meno il fatto che, anche per quei soggetti per i quali vige il criterio di “cassa”, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 stabilisce che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
Questo inciso normativo pone l’accento sul fatto che, anche quando il momento di sostenimento delle spese che rileva è dato da quello del loro pagamento, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 possono essere esercitate soltanto se le spese sostenute nel 2021 o nel 2022 sono riferibili a lavori che sono stati già effettuati, mentre non sono esercitabili per spese che, ancorché anticipate sul piano finanziario (e, quindi, “sostenute” dal punto di vista del principio di cassa), siano relative a lavori non ancora ultimati o quanto meno a lavori non compresi nelle percentuali di completamento delle opere già liquidate a livello di stati di avanzamento del lavori.
Ad esempio
pensiamo al nostro caso di partenza dove, a fronte di un lavoro preventivato che attiene al Superbonus 110% nella misura di €. 300.000.00, nel 2021, il contribuente paga 30.000 euro, a fronte di una fattura di acconto per i € 30.000 euro (per i professionisti incaricati) oltre ad aver ricevuto una seconda fattura da un altro fornitore di € 55.000,00 sulla quale è stato applicato uno sconto sul corrispettivo ex art. 121 pari a 55.000 euro.
Nonostante la spesa di 85.000 euro sia stata indiscutibilmente sostenuta dal contribuente nel 2021, la possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo con efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (e conseguente maturazione in capo al fornitore del credito di imposta utilizzabile in compensazione) rimane subordinata al fatto che risulti liquidato uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno a un controvalore di 90.000 euro. (pari al 30% del totale lavori).
Nel caso esposto quindi il contribuente non potrà esercitare l’opzione per cedere il suo credito d’imposta e oltretutto NEMMENO potrà comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura in relazione alla fattura già emessa dall’impresa.
Tradotto in pratica:
ANCHE SE L’IMPRESA HA EMESSO FATTURA CON SCONTO IN FATTURA PER LAVORI REALMENTE SOSTENUTI NON POTRA’ VEDERLI MATURARE SUL PROPRIO CASSETTO FISCALE E CEDERLI A TERZI (BANCHE, POSTE, FORNITORI ETC.) con conseguente grave e sostanzioso danno finanziario.
Ciò che risulta raramente evidenziato, è che quanto precede vale sia con riguardo ai Superbonus 110%, sia con riguardo ai bonus “ordinari”, fermo restando che per il Superbonus il secondo periodo del comma 1-bis pone dei limiti sul numero dei SAL (massimo due) e sulla singola percentuale minima di completamento (minimo 30%) degli stati di avanzamento dei lavori a fronte dei quali le opzioni possono essere esercitate.
Nel caso preso in esame inoltre è importante rimarcare che la fattura professionale di 30.000,00 euro pagata in acconto, affinché confluisca a giusto titolo nella maturazione del S.A.L., deve riferirsi a prestazioni effettivamente svolte entro la medesima data di redazione dello Stato Avanzamento Lavori inserendola correttamente nei diversi ambiti di spesa . ( in tal senso si veda “Come ripartire le spese professionali nelle pratiche dei super siamabonus ed superecobonus 110%”)
Nel caso in cui l’acconto non fosse pienamente corrispondente a prestazioni svolte, la cifra pagata per prestazioni future dovrebbe essere decurtata dal computo.
Nel caso esaminato, se la prestazione eseguita si riferisse ad esempio a un compenso di 7.000 euro, i restanti 23.000 euro non parteciperebbero al cumulo delle spese per il raggiungimento del SAL e quindi non potrebbero trasformarsi in credito cedibile.
Avendo fatto l’ipotesi di spesa Superbonus 110% per 300.000 euro, l’evidenza dei numeri porterebbe a realizzare che ai fini del raggiungimento del S.A.L. minimo del 30% , non mancherebbero 5.000 euro come poteva sembrare a prima vista, bensì 28.000.-
Infatti :
55.000 ( fattura per lavori eseguiti con sconto in fattura) + 7.000 prestazioni professionali maturate = 62.000 .
90.000 ( pari al 30% di 300.000) – 62.000 = 28.000 euro.
Tornando quindi al nostro argomento, ovvero il pagamento degli acconti, occorre chiedersi, in tutti quei casi in cui si verificano fatturazioni e pagamenti anticipati rispetto alla ultimazione dei lavori o anche rispetto alla liquidazione di singoli stati di avanzamento dei lavori, entro quale termine deve verificarsi il “riallineamento” tra della spesa ed avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quella spesa.
Secondo parte della dottrina tale termine è rinvenibile nella data di presentazione della comunicazione di esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, perché è in definitiva questo il momento in cui devono sussistere sia il requisito dell’avvenuto sostenimento della spesa nel 2021 o nel 2022, sia della corrispondenza della spesa sostenuta a lavori concretamente effettuati (in quanto ultimati o in quanto compresi in uno stato di avanzamento dei lavori liquidato).
Nel caso, ad esempio, di spese sostenute nel corso del 2021, sarebbe dunque necessario che l’ultimazione dei lavori o la liquidazione del singolo stato di avanzamento dei lavori corrispondente a quella spesa avvenga entro il 31 marco 2022, in quanto termine ultimo entro il quale deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativamente a spese sostenute nel 2021.
Esiste anche un’altra interpretazione che considera il cosiddetto “riallineamento” tra pagamenti e opere eseguite debba eseguirsi entro il medesimo esercizio fiscale ovvero entro il 31 dicembre 2021 o 2022. In questo modo si verrebbe a separare la fattualità dell’operazione dalla parte burocratica.
In quest’ottica per le spese sostenute nel corso del 2021, sarebbe dunque necessario che l’ultimazione dei lavori o la liquidazione del singolo stato di avanzamento dei lavori corrispondente a quella spesa avvenga entro il 31 dicembre 2021, e non il 31 marzo 2022 , in quanto quest’ultimo è da considerarsi esclusivamente il termine ultimo entro il quale deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativamente a spese sostenute nel 2021
Concludendo:
Onde evitare di scoprire spiacevolmente soltanto a fine anno di di non poter recuperare le cifre pagate, ancora una volta è fondamentale un’attenta analisi dell’ordine dei lavori che saranno eseguiti, delle disponibilità finanziarie delle parti coinvolte e la pianificazione finanziaria di tutti gli aspetti.
Infine non va trascurato che l’impatto di queste conseguenze non riguarda soltanto il committente, ma anche imprese e professionisti coinvolti da fatture con cessione del credito o sconto in fattura, senza avere chiaro il quadro generale della situazione.
Mai come in queste operazioni la comunicazione e la cooperazione tra tutte le parti attrici è il fattore decisivo per il raggiungimento di tutti gli obbiettivi.
Fabiana Nesi, Dott. Commercialista – http://www.studionesi.it/
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