La riforma della normativa edilizia e un nuovo piano per
rispondere alle rinnovate esigenze abitative sono due tematiche
strettamente connesse tra loro sulle quali si discute da anni. Ma,
mentre la discussione non ha mai portato a nulla di concreto, il
Governo ha deciso di intervenire sulla prima (la normativa
edilizia) mediante l’ormai noto Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa)
di cui si parla da settimane e si continuerà a parlare nei prossimi
mesi.
Decreto Salva Casa: dove sta l’urgenza?
Un nuovo provvedimento d’urgenza che, tra le altre cose, è
intervenuto con alcune modifiche, correzioni e integrazioni al
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Pur consapevole che sia
ormai una domanda inutilmente ridondante, dopo l’approfondita
lettura del D.L. n. 69/2024 mi sono chiesto dove stia l’urgenza e
per quale motivo il Presidente della Repubblica abbia firmato un
nuovo Decreto Legge manchevole del suo requisito principale,
appunto l’urgenza. Ma, come anticipato, il modus legislativo sembra
ormai essersi più orientato verso questa soluzione (con palesi
effetti sulla funzionalità e sul ruolo del Parlamento).
Di riforma edilizia si parla, infatti, da anni e, benché non vi
sia alcun dubbio sulla necessità di un corpo normativo maggiormente
ancorato alle nuove esigenze sociali oltre che edilizie, esiste già
una bozza di riforma (la nuova Disciplina delle Costruzioni) che,
proprio a causa del Decreto Salva Casa, sarà ulteriormente
postergata.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia: 3 date chiave
Intanto, nell’attuale versione del Testo Unico Edilizia (TUE)
modificato dal Decreto Salva Casa occorre distinguere tre date
chiave:
- il 24 maggio 2024 entro cui è possibile considerare le nuove
tolleranze contemplate nella nuova versione dell’art. 34-bis del
TUE; - il 30 maggio 2024 da cui entrano in vigore tutte le modifiche
al TUE tra le quali le più importanti che riguardano la sanatoria
delle difformità parziali; - il 28 luglio 2024, data entro la quale il Parlamento provvederà
alla conversione del D.L. n. 69/2024, molto probabilmente con
modificazioni e integrazioni che costringeranno tutti ad un nuovo
studio e approfondimento.
Al momento, gli articoli modificati e/o integrati del Testo
Unico Edilizia sono i seguenti:
- Art. 6 – Inserimento delle tende e pergotende tra gli
interventi di edilizia libera e piccola modifica che riguarda le
vetrate panoramiche (VePA); - Art. 9-bis – Importante modifica alla definizione di stato
legittimo; - Art. 23-ter – Modifiche alla disciplina sul mutamento d’uso
urbanisticamente rilevante; - Art. 31, comma 5 – Modifica dell’ultima fase del procedimento
demolitorio; - Art. 34, comma 2 – Aumento della sanzione alternativa alla
demolizione per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal
permesso di costruire; - Art. 34-bis – Rivisitazione complessiva del concetto di
tolleranze; - Art. 36 – Piccola modifica che esclude dalla doppia conformità
edilizia e urbanistica gli abusi minori; - Art. 36-bis (nuovo articolo) – Nuovo articolo dedicato alla
sanatoria delle piccole difformità edilizie; - Art. 37 – Modifica alla disciplina che riguarda la SCIA in
sanatoria.
Un nuovo Piano Casa per l’Italia
Come scritto in premessa, ad una riforma della normativa
edilizia si dovrebbe associare anche un piano che risponda alle
nuove esigenze sociali ed edilizie. Di questo sembra essersene
accorto anche il Legislatore che mediante un emendamento al disegno
di legge di conversione del Decreto Salva Italia (il cui esame è
già cominciato in Commissione Ambiente alla Camera) ha previsto
l’inserimento di un nuovo articolo rubricato “Piano Casa
Italia”.
Un articolo al momento molto “generico”, composto da due
commi:
1. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul
territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del
patrimonio immobiliare esistente ed il contenimento del consumo di
suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è approvato un Piano nazionale
per l’edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato “Piano
casa Italia”.
2. Il Piano casa Italia ha ad oggetto il rilancio delle
politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni
della persona e della famiglia, finalizzato alla riorganizzazione
del sistema casa e all’individuazione dei modelli innovativi di
finanziamento delle azioni. Il Piano casa Italia definisce le linee
guida che orientino le fasi di pianificazione, di programmazione e
di esecuzione degli interventi nonché la fase di gestione sociale
degli insediamenti.
- Nella relazione tecnica di accompagnamento a questo emendamento
viene evidenziato che il Piano casa Italia sarà una iniziativa di
pianificazione volta: - a fornire risposta al disagio abitativo e la soddisfazione
necessaria del diritto costituzionale alla casa; - un volano di rigenerazione ampia, capace di meglio precisare,
nella dimensione urbana su cui interviene, i livelli istituzionali,
sociali, ambientali ed economici.
Nel dettaglio, al comma 1 viene prevista l’adozione (entro 120
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) di un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con
la Conferenza unificata, con cui si approvi il “Piano casa Italia”
volo a contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale,
anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare
esistente ed il contenimento del consumo di suolo.
Al comma 2 viene delineato l’oggetto del Piano casa Italia che
consiste nel rilancio delle politiche abitative come risposta
coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia,
finalizzato alla riorganizzazione del sistema casa e
all’individuazione dei modelli innovativi di finanziamento delle
azioni.
In tale ottica, il Piano casa Italia sarà chiamato a definire
linee guida che, da un lato, orientino le fasi di pianificazione,
di programmazione e di esecuzione degli interventi e, dall’altro,
la fase di gestione sociale degli insediamenti.
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