Il beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l. fall. deve essere concesso, a meno che i creditori non siano stati minimamente soddisfatti o siano stati soddisfatti in una misura insignificante.
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Fatti di causa.
Il 31 marzo 2014 è stato dichiarato il fallimento di B.L., titolare dell’impresa individuale (OMISSIS) B.L. La procedura è stata chiusa il 1 aprile 2021 per la ripartizione dell’attivo ai sensi degli artt. 118, comma 3, e 119 l.fall.
Con decreto del 29 settembre 2022, il Tribunale di Prato, ottenuto il parere del curatore fallimentare e verificata la sussistenza dei requisiti comportamentali di cui all’art. 142, comma 1, l.fall., ha rigettato il ricorso di B.L. per l’ammissione al beneficio dell’esdebitazione ex artt. 142 e 143 l.fall., a causa dell’assenza del requisito oggettivo di cui all’art. 142, comma 2, l.fall., dato che nessuna somma era stata attribuita ai creditori concorsuali e l’intero attivo fallimentare era stato destinato alla copertura delle spese di procedura.
B.L. ha presentato reclamo ex art. 26 l. fall.
La Corte di Appello di Firenze ha rigettato il reclamo per la mancanza del presupposto di cui all’art. 142, comma 2, l. fall., poiché solo le spese in prededuzione e due creditori fondiari erano stati soddisfatti.
In particolare, la corte ha rilevato che: i) l’attivo realizzato ammontava a € 2.929,52; ii) tutte le spese di prededuzione erano state pagate; iii) il passivo totale era di € 1.157.508,05; iv) la somma di € 119.950,00 ricavata dalla vendita del complesso immobiliare pignorato era stata assegnata in via provvisoria ai creditori procedenti e intervenuti; v) la somma di € 83.350,43 assegnata in via provvisoria ai creditori concorsuali rappresentava solo lo 0,13% del passivo.
B.L. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 142 l. fall. per l’erroneo calcolo della percentuale di pagamento dei creditori concorsuali.
Ragioni della decisione.
La giurisprudenza di legittimità afferma che «la circostanza ostativa al beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142, comma 2, l. fall. – la quale ricorre “qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali” – pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira l’istituto nazionale».
La direttiva (UE) 2019/1023 impone agli Stati membri di assicurare all’imprenditore persona fisica l’accesso «ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts», precisando che la misura di tale pagamento deve essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che nel fissarla si tenga conto «dell’equo interesse dei creditori».
Conclusione.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame del requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali.
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